SEPARAZIONE DEI CONIUGI CON ADDEBITO A CARICO DEL MARITO.
Impedire alla moglie di realizzarsi professionalmente determina uno dei motivi che possono giustificare la separazione con addebito a carico del marito. Tale principio è stato confermato da una recente sentenza della Corte di Cassazione con una singolare pronuncia che ha fatto riflettere sul caso.
Il fatto è il seguente. Una signora nel 2001 ha richiesto al Tribunale la separazione dal marito con addebito a carico dello stesso in relazione ai suoi comportamenti dispotici e violenti, tendenti prevalentemente ad annientare la sua personalità e la sua stessa dignità apponendo essenzialmente divieto di realizzazione professionale mediante negazione a priori di corsi di formazione necessari all’introduzione nel mondo del lavoro. Il Tribunale pronunciava la separazione senza addebito. La sentenza è stata impugnata con ricorso in Corte di Appello dalla signora per l’omessa dichiarazione di addebito a carico del marito e per altri motivi. La Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, pronunciava la separazione con addebito a carico del marito il quale –per questo ed altri motivi- proponeva ricorso in Corte di Cassazione. La Suprema Corte però ha ritenuto la doglianza del marito in ordine all’addebito a suo carico, come assolutamente infondata poiché nel corso del giudizio (di primo e di secondo grado), era stato accertato, sulla base delle deposizioni dei testimoni escussi, che una delle cause di separazione era stata il comportamento dispotico e lesivo del marito contro e a carico della moglie, a cui nel corso del matrimonio aveva negato ed impedito di realizzarsi professionalmente, di acquisire una formazione professionale necessaria e sufficiente per entrare nel mercato del lavoro (nella specie la frequentazione di un corso per insegnante di sostegno), rifiutandole addirittura ogni sorta di finanziamento al riguardo fino al punto di prenderla a schiaffi. Con la sentenza n. 8124 del 3 aprile 2009, la Corte di Cassazione conferma il principio della libertà di autodeterminazione, di scelta della propria vita da parte di ciascun individuo, quale elemento fondamentale della propria dignità personale. Annichilire abitualmente la coniuge e costringerla ad una vita di esclusione dal mercato del lavoro a fronte di una volontà contraria e di un forte desiderio di realizzazione professionale, anche fuori “dalle pareti domestiche”, costituisce un valido motivo di separazione personale con addebito a carico del coniuge prepotente.
Valeria Palombo