Le vaccinazioni dei figli

Esiste il dovere di sottoporre i propri figli minorenni alle vaccinazioni prescritte dalla norma e pertanto obbligatorie. In caso di violazione, entrambi i genitori sono assoggettati alla sanzione amministrativa conseguente.

La Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n. 13346 del 1 giugno 2010 ha confermato il principio della obbligatorietà e non derogabilità delle vaccinazioni che prescrive la legge Italiana a tutela della salute dei minorenni, con la conseguenza che, in caso di violazione del relativo obbligo, entrambi i genitori sono sanzionati, anche se per la verità, uno solo di essi, ha determinato la violazione opponendosi alle necessarie prescrizioni normative di natura medico-sanitarie, mentre l’altro è restato omissivo dinanzi a quel comportamento. Infatti, ove una mamma decida di sua sponte, di sottrarre il figlio minorenne alle vaccinazioni obbligatorie ed il papà nulla oppone in tal senso, restando inerte, entrambi i genitori sono condannati alla relativa sanzione amministrativa poiché l’obbligo di sottoporre i figli minorenni alle vaccinazioni incombe su entrambi i genitori.
Nel caso che un genitore non voglia vaccinare il proprio figlio, anche adducendo motivi di convinzione fondati su un eventuale danno grave che il figlio possa ricevere dal vaccino iniettato, l’altro deve opporsi all’illecito ed utilizzare ogni persuasione determinante verso la vaccinazione.
Si rammenta comunque la norma dell’art. 316 del codice civile per la quale “In caso di contrasto su questione di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili”.
Avv. Valeria Palombo