Brevi chiose sulla prescrizione del diritto a ricevere l’assegno di mantenimento da parte del coniuge separato o divorziato e della relativa rivalutazione annuale Istat
L’assegno di mantenimento in favore del coniuge o del figlio nel regime di separazione personale o di divorzio allorquando disposto dal Giudice con un apposito provvedimento, deve essere preteso dal beneficiario, pena la sua prescrizione. La prescrizione è un istituto giuridico che consiste nella estinzione del diritto quando il suo titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934 c.c.). Nel caso di un assegno di mantenimento, parliamo di una prescrizione di cinque anni, del singolo rateo mensile non percepito, e dunque, a partire dalla data in cui l’assegno era esigibile, ove il beneficiario non manifesti, esprimendo una volontà precisa, l’interesse a voler percepire quanto gli spetta. E ciò in base all’art. 2948 c.c., comma I, n. 4 il quale stabilisce che “Si prescrivono in cinque anni….gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” ed ovviamente rientra nella fattispecie anche il singolo rateo mensile dell’assegno di mantenimento, da solo o sommato agli altri ratei mensili, ciascuno con prescrizione a decorrere dal giorno in cui il diritto a percepire la somma di denaro poteva essere fatto valere.
Invece, per quanto concerne la rivalutazione annuale Istat, si deve sottolineare che, gli assegni di mantenimento sono rivalutati ex lege ogni anno (art. 5 e 7 L. 898/1970 e succ. modifiche per l’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge, e art. 337 ter c.c., riguardo l’assegno di mantenimento nei confronti dei figli), e tale rivalutazione è imprescrittibile. Dunque, la prescrizione riguarda unicamente il singolo rateo rivalutato non pagato ovvero anche la sola parte di rateo non pagata relativa alla rivalutazione. Pertanto, l’eventuale opposizione dell’eccezione del debitore di prescrizione della rivalutazione Istat per l’epoca ulteriore ai cinque anni precedenti, è nulla e priva di ogni effetto, con conseguente soccombenza dell’opponente, al pagamento delle spese processuali.
Avv. Valeria Palombo
Studio Legale Palombo
Via Veio n. 52/B
00183 – Roma
tel./fax 06.78147400 – 347.8459754