Le spese straordinarie connesse all’assegno di mantenimento per i figli da parte del genitore in regime di separazione. Il Protocollo di intesa con il Foro.
Sempre più frequente è il conflitto genitoriale, laddove vi sia una separazione personale, in ordine al concetto di spesa straordinaria, da sostenere per il figlio non autonomo né autosufficiente, con diritto al rimborso (generalmente di una quota pari alla metà), da parte del genitore anticipante. Ciò perché la spesa straordinaria è un costo in più che, nel corso del mese, si somma all’assegno di mantenimento, a cui è tenuto il genitore rispetto al figlio. In vari Tribunali Italiani è sorto un protocollo di intesa con il Foro cittadino, al fine di includere nell’assegno di mantenimento mensile, voci di spesa caratterizzate dalla ordinarietà, o comunque, da una frequenza, più o meno assidua, dell’esborso, al fine di ridurre al minimo, i casi in cui il genitore debba rimborsare la propria quota di spesa straordinaria, evitando così le occasioni di richieste di denaro al co-obbligato, e quindi, la possibile attivazione del conflitto genitoriale, connessa agli assetti economici tra le parti. Quindi, le spese straordinarie, intese come una addizione sulla quota mensile dell’assegno di mantenimento, sono quelle oggettivamente imprevedibile nell’an, ovvero quelle che, ancorché relative ad attività prevedibili, non sono però determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Vanno distinte da un lato, le spese che debbono considerarsi obbligatorie, perché determinate a seguito di una scelta preventivamente concordata tra i genitori, e quindi consequenziali a tale scelta, oppure connesse a decisioni urgenti ed indifferibili, da non consentire la previa determinazione da parte dei genitori; dall’altro lato, le spese che invece, sono subordinate al consenso da parte di entrambi i genitori, ai fini della sostenibilità. Nel caso di spese straordinarie da concordare ai fini della sostenibilità, il genitore richiesto della partecipazione a tali spese, dovrà manifestare il proprio consenso per scritto, o, in caso di dissenso, oltre che per scritto, anche con motivazione, nel termine di 10 giorni, ovvero in un termine diversamente fissato tra le parti. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta (silenzio assenso).
Il protocollo di intesa tra il Tribunale di Roma e il Foro Capitolino include come comprese nell’assegno di mantenimento mensile per il figlio, tutti i costi per le seguenti voci: vitto, abbigliamento, contributo per le spese dell’abitazione, spese per tasse scolastiche (salvo quelle universitarie), spese per materiale scolastico e di cancelleria, mensa, medicinali da banco (antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie stagionali o comunque ordinarie e comuni), spese per il trasporto urbano (tessera di abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico), carburante, ricarica telefono cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nella organizzazione famigliare prima della separazione; trattamenti estetici (parrucchiere, barbiere, estetista ecc.).
Ci sono poi le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: spese scolastiche, spese di natura ludica o parascolastica, spese sportive e spese medico-sanitarie. Le prime sono le spese per iscrizioni presso scuole private, con relative rette mensili o a diversa scadenza, ivi incluse le eventuali spese alloggiative, di università pubbliche e private, spese per lezioni di ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter (per coprire l’orario di lavoro del genitore). Le spese di natura ludica o parascolastica sono quelle per corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, ceramica), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (scooter, motocicletta, motorino, mini-car, vettura). Le spese sportive sono quelle connesse all’attività sportiva, nella misura di una o più attività, con relativa attrezzatura necessaria allo svolgimento. Le spese medico-sanitarie per le quali è necessario il preventivo consenso sono quelle non effettuate tramite il SSN, le spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Non è richiesta la preventiva concertazione e quindi non è richiesto il consenso ai fini della addebitabilità della relativa spese per le spese straordinarie obbligatorie, ossia quelle spese per libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, spese per farmaci non da banco, spese per interventi di chirurgia indifferibili e/o urgenti, sia presso strutture pubbliche, sia presso strutture private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto (consequenziali al consenso all’acquisto del mezzo di trasporto).
Il protocollo di intesa è stato sottoscritto in data 17 dicembre 2014 e sono in corso di valutazione i benefici effetti sulla conflittualità genitoriale e sul contenzioso civile del Tribunale di Roma riguardante la specifica materia. Già prima, altri Tribunali italiani, con il medesimo intento hanno siglato accordi diretti a tale scopo.
Avv. Valeria Palombo
Studio Legale Palombo