La durata eccessiva del processo può determinare il risarcimento del danno
Chi è stato parte di un processo civile, penale o amministrativo troppo lungo, per un tempo considerato dalla legge irragionevole, può richiedere il risarcimento del danno in base alla legge 89 del 24 marzo 2001 (c.d. legge Pinto) quale equa riparazione per la eccessiva lungaggine del processo. La legge “Pinto” ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico uno strumento che consente il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale subito per effetto della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in relazione al mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo di cui all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione medesima, che prevede che, “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge”. Il decreto legge n. 83 del 22.06.2012 convertito in legge n. 134/2012 ha cambiato regole e procedure della celebre legge “Pinto”. La novella snellisce la procedura. Infatti, la Corte di Appello territorialmente competente, decide con un decreto inaudita altera parte, su domanda dell’interessato, modellata sulla forma di un ricorso per decreto ingiuntivo.
Emesso il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento del risarcimento, sarà necessario che il ricorrente (l’interessato danneggiato dal lungo processo), notifichi sia il decreto sia il ricorso in copia autentica al Ministero interessato (Ministero della Giustizia se si tratta di provvedimenti del Giudice Ordinario; Ministero della Difesa quando si tratta di procedimenti del Giudice Militare; Ministero delle Finanze quando si tratta di procedimenti innanzi al Giudice Tributario). La riforma del 2012 introduce parametri fissi sul quantum risarcitorio. Il Giudice adito infatti, liquiderà una somma compresa tra i 500 e i 1.500,00 euro per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma risarcitoria comunque, non potrà mai essere superiore al valore della causa. Il danno risarcibile sarà considerato esistente soltanto se la durata dell’intero procedimento è stata superiore a sei anni, ossia viene considerato il termine di tre anni per il primo grado, di due anni per il secondo grado e di un anno per il giudizio di Cassazione. La domanda diretta all’equa riparazione può essere proposta soltanto quando la sentenza è passata in giudicato, ossia quando il provvedimento è divenuto definitivo. Non potrà più essere invocata l’equa riparazione in pendenza di giudizio (prassi precedentemente ammessa). La domanda è soggetta al termine di decadenza semestrale, ossia, può essere proposta entro sei mesi dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato (sentenza definitiva). La novella incrementa la potestà discrezionale della Corte di Appello nel valutare la risarcibilità della eccessiva durata, prevedendo di considerare la complessità del caso e il comportamento delle parti e del Giudice nel corso del procedimento. Sono inserite ipotesi di esclusione della risarcibilità del danno da lungaggine del processo quando ad esempio la parte soccombente, pure richiedende l’equo indennizzo, sia stata condannata per lite temeraria (art. 96 c.p.c.); quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa; nel caso in cui la domanda del ricorrente sia stata accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa; nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione connessa a condotte dilatorie della parte, o quando l’imputato non abbia depositato istanza di accelerazione del processo penale nei 30 giorni successivi al superamento dei limiti di durata considerati ragionevoli; in via residuale ogni qualvolta sia constatabile un abuso dei poteri processuali che abbia procrastinato i tempi del procedimento. Ulteriore novità della novella è l’eventuale condanna al pagamento di una somma non inferiore a 1000 euro e non superiore a 10.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, qualora la domanda risulti inammissibile o manifestamente infondata secondo il Giudice adito (Corte di Appello). Certamente le novità introdotte dalla novella del 2012 hanno notevolmente attenuato gli impulsi risarcitori pure giustificati delle parti “vittime” di lunghi processi. Ancora di recente, il Ministro della Giustizia in carica Angelino Alfano ha annunciato la necessità di ripensare la legge alla luce della previsione di snellimento di oltre 5 milioni di processi giacenti presso le Procure Italiane, per effetto della riforma della giustizia tendente a velocizzare i procedimenti aperti e non ancora conclusi.
Roma, 21 marzo 2016
Avv. Valeria Palombo
Studio Legale Palombo
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