Considerazioni sul danno morale

BREVI CONSIDERAZIONI SUL DANNO MORALE

Il dibattito ora latente ora sopito sul danno morale sembrerebbe “riacceso” a seguito della ordinanza n. 19816 del 2010 della terza sezione della Corte di Cassazione che chiarisce la risarcibilità di tale tipologia di danno quale pregiudizio non patrimoniale costituito dalle sofferenze essenzialmente di natura psicologica cagionate dal fatto lesivo in sé considerato.

Il danno morale è una figura autonoma di lesione alla persona e alla propria dignità , produttiva di sofferenza e turbamento di animo. Si tratta di un danno che propriamente non è riconducibile alla sfera fisica o patrimoniale, bensì alla sfera non patrimoniale dei danni afferenti alla integrità psichica del soggetto. Un tipico esempio di persone legittimate a richiedere il danno morale sono i famigliari della vittima di un sinistro stradale o del congiunto coinvolto nelle c.d. “morti bianche” (le morti sul lavoro). Tuttavia, a voler menzionare esempi meno gravi, anche il danneggiato nel sinistro stradale produttivo di lesioni senza propria colpa e/o responsabilità, ha diritto al risarcimento del danno morale quale danno soggettivo, personale, ingiusto e lesivo della propria integrità psichica. Le sofferenze morali sono conseguenti alle lesioni fisiche e non v’è possibilità di ovviare legittimamente a tale principio di diritto. Tuttavia, se da un lato si può con certezza affermare la sussistenza del danno morale e della relativa risarcibilità in caso di fatti illeciti, dall’altro lato difficile appare la individuazione dei criteri valutativi inerenti il risarcimento, tantoché il ricorso al criterio equitativo sembra nel caso di specie la bussola migliore. Pertanto, la dazione di una somma di denaro a ristoro del danno morale secondo il principio di equità, non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, per il turbamento d’animo e la sofferenza psicologica conseguente ad ogni fatto illecito. Anche la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha stabilito la doverosità alla risarcibilità del danno morale in quanto connesso ad una precisa norma del codice civile (art. 2059) mai abrogata. Così, le precedenti sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite che sembravano aver fornito il “colpo di grazia” al danno morale, vanno interpretate nel senso che il Giudice, nell’attribuire una somma globale a titolo di risarcimento delle lesioni fisiche, a seguito di fatto illecito, deve comunque tenere conto di tutti gli aspetti del quale il danno non patrimoniale si può comporre, ivi incluso l’ambito delle sofferenze psicologiche e dei patemi d’animo trascorsi dal danneggiato.
Avv. Valeria Palombo