Il Giudice di Pace di Viterbo, con la sentenza n. 11797/2010 emessa in data 7 aprile 2010 e depositata in Cancelleria in data 16 aprile 2010, ha accolto il ricorso presentato da un conducente avverso il verbale di contravvenzione che accertava l’infrazione al codice della strada in relazione all’eccesso di velocità nel territorio del Comune di Monteromano in un tratto di strada sottoposto al limite dei 50 Km/h. Il ricorrente invero aveva solo di poco superato detto limite in un tratto di strada statale extraurbana. Il Giudice, investito della causa contro il Comune di Monteromano, avente ad oggetto l’opposizione a sanzione amministrativa in materia di infrazioni alle norme del codice della strada, ha stabilito che il limite di velocità non debba essere inteso in modo assoluto in tutto il tratto della strada ove previsto. In altri termini il limite di velocità deve essere “inteso nel senso di (…) permettere per brevi tratti, in occasione di un sorpasso, di poterlo superare ogniqualvolta sia possibile. Nella specie l’infrazione è stata accertata su strada rettilinea pianeggiante e senza incroci, per cui ben potevasi superare il limite senza violare il generale divieto ex art. 142 d.l.vo n. 285/92. La condotta del ricorrente pertanto è apparsa regolare, in virtù del principio di ragionevolezza che il Giudice ha applicato per attenuare il rigore della norma secondo la logica della discrezionalità vincolante che spesso governa le scelte della giurisprudenza. Inoltre nel caso di specie, a fondare le ragioni per accogliere il ricorso dell’opponente conducente, si è sommata la mancata immediata contestazione dell’infrazione in un tratto di strada che in virtù della Circolare ministeriale applicativa della legge, ha escluso nel suddetto caso il “beneficio” dell’esonero dall’immediata contestazione (…) in particolari strade previste dal Decreto Prefettizio.
Valeria Palombo
Codice della Strada, limite di velocità : ammesso il superamento quando è necessaria una temporanea accelerazione.