CARO PEDONE, ATTENTO ALLE “STRISCE”!
Rischia la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 20,77 ad €. 85,26 il pedone che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali. La disposizione legislativa che stabilisce tale multa è l’art. 190 del codice della strada “Comportamento dei pedoni”, sul quale si è basata la decisione della Corte di Cassazione in una recente sentenza del 18 maggio 2009 n. 11421 nel dare torto ad un pedone multato dalla Polizia Municipale per attraversamento fuori dalle strisce pedonali. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato l’esistenza della violazione da parte del pedone investito sulle c.d. “strisce” e la legittimità della relativa pena inflitta dalla Polizia Municipale come prevista dalla legge. E così l’antico brocardo ‘dura lex sed lex’ trova qui una delle sue buone collocazioni!
Il caso è di quelli che spesso accadono. Per fretta o per disattenzione si attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali pensando di avere sempre ragione perché pedoni o comunque convinti che le norme che regolano il traffico dei veicoli (codice della strada) siano esclusivamente riservate ai conducenti. Ma non è così. Infatti l’art. 190 del Codice della Strada testualmente recita: “1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. / 2. I pedoni per attraversare la carreggiata devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata sono in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri. / 3. E’ vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2. / 4. E’ vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è altresì vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. / 5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti. / 6. E’ vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate. / 7 Le macchine per uso bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all’art. 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni. / 8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade. / 9. E’ vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti. / 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20,77 a euro 85,26”. Ogni pedone pertanto deve osservare il comportamento prescritto dalla legge come sopra riportato, pena la relativa sanzione in caso di omissione. Sul punto è tornata la Corte di Cassazione con una sua recente pronuncia la n. 11421 del 18 maggio 2009 a seguito del ricorso presentato da un Signore per impugnare una sentenza del Giudice di Pace del Comune di Massa che aveva respinto il ricorso in primo grado precedentemente presentato dal multato, perché la Polizia Municipale gli aveva contestato la violazione di cui all’art. 190 citato poiché “quale pedone, attraversava la carreggiata senza servirsi dei passaggi esistenti a distanza inferiore a 100 m.”. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ed ha quindi confermato la decisione del Giudice di Pace di piena validità del verbale di contravvenzione contestato al multato ricorrente. Nel costume quotidiano inerente il comportamento umano, sono molti i pedoni in Italia che attraversano la carreggiata senza osservare le norme prescritte dal codice della strada. E sul punto, ad onore del vero, deve sottolinearsi, senza voler procedere ad alcuna giustificazione -perché l’ignoranza della legge non scusa-, che v’è assai scarsa informazione, se non addirittura una omessa informazione per chi mai ha inteso richiedere ed ottenere la licenza di guida (c.d. patente di guida). Infatti, solo coloro che intendo richiedere ed ottenere la patente di guida di un veicolo a motore hanno l’opportunità (o meglio la necessità) di entrare in “contatto” con la norma che prescrive il comportamento dei pedoni, altrimenti, salvo il caso in cui la persona non consulti direttamente il codice della strada per proprio conto, trattasi di una norma che resta a molti perlopiù ignota, solo osservata talvolta in base al buon senso comune o in base al timore personale di evitare rischi sulla propria fisica incolumità, senza pensare altresì alla possibilità di essere soggetti autonomi di contestazione della relativa contravvenzione da parte dell’Autorità preposta. E’ necessaria una educazione al corretto comportamento stradale sin dai banchi delle scuole primarie, anche per ridurre il numero degli incidenti stradali che coinvolgono i pedoni.
FINE
Valeria Palombo