SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
In tema di scorrimento di graduatoria concorsuale sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario laddove prima ancora di adire tale Autorità, la parte abbia richiesto ed ottenuto, presso il Tribunale Amministrativo, con sentenza passata in cosa giudicata, l’accertamento dell’illegittimità della condotta di un Ente Pubblico rispetto al rifiuto dell’assunzione, attingendo dalla graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, e nell’aver successivamente bandito un altro concorso per la copertura di un posto di lavoro subordinato per la medesima qualifica. Dunque la sussistenza di un giudicato in ordine alla giurisdizione, impedisce di configurare la pretesa della parte lavoratrice come diritto soggettivo rivendicabile avanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, posto che tale pretesa è stata qualificata dal Tribunale Amministrativo Regionale come di interesse legittimo, perché volta a sindacare la decisione di un Ente Pubblico di mettere al bando il posto di lavoro rispetto alla modalità di scorrimento di una graduatoria pregressa già costituita. Si tratta pertanto di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’assunzione quando la parte contesta la decisione dell’Amministrazione di non utilizzare la graduatoria. Anche in ordine alle pretese risarcitorie è competente il giudice amministrativo. Sul punto cfr. Cass. S.U. n. 10404/2013; Idem, n. 12895/2011; Idem, 14955/2011 e da ultimo Idem n. 27076/2016.
Avv. Valeria Palombo
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