SUI “DIRITTI DI ROGITO DEI SEGRETARI” COMUNALI

SUI “DIRITTI DI ROGITO DEI SEGRETARI” COMUNALI

Il dibattito ora latente e sopito, talune volte più incisivo sui segretari comunali ed in specie, sulla legittimità a percepire i diritti di rogito anche quando non eseguano espressamente le funzioni del notaio rogante non pare ancora arrestarsi, nel mentre si susseguono molteplici procedimenti civili presso le varie Giurisdizioni Italiane diretti al riconoscimento di tali pretese economiche da parte dei segretari comunali. L’art. 48 co. II del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ha previsto che durante il periodo di utilizzo al segretario comunale compete il trattamento economico previsto dall’art. 37 comma 1. Tuttavia essendo insorta controversia in ordine alla sussistenza di tale trattamento economico, il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali ha deliberato di riconoscere tale voce ai segretari in questione  con delibera n. 79 del 30.05.2007 ed ha poi sottoscritto verbale di conciliazione dinanzi alla DPL di Roma con il quale è stato riconosciuto il diritto a percepire tali compensi nella misura massima di legge pari ad un terzo del trattamento economico in godimento. Non vale a cancellare il diritto del segretario comunale in utilizzo e in disponibilità ad ottenere i c.d. “diritti di segreteria” neanche la revoca, in autotutela della delibera n. 79/2007 avvenuta con successiva delibera n. 7 del 22.01.2010. Con una recente pronuncia infatti, la Corte di Appello di Roma, settore civile, sezione lavoro (sent. n. 5740/2016) ha ribadito che “in tema di lavoro pubblico privatizzato gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro…Ne consegue che gli atti e i procedimenti posti in essere dall’amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati datori di lavoro, stante la scelta legislativa dell’adozione di moduli privatistici dell’azione amministrativa; scelta che la Corte Costituzionale ha ritenuto conforme al principio di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (sent. nn. 275 del 2001 e 11 del 2002). Ne consegue che, esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare applicazione i principi e le regole proprie di questi, ma il potere amministrativo autoritativo si trasforma in potere privato che si esercita mediante atti di natura negoziale (Cass. n. 19626/2015): In particolare la L. n. 241 del 1990 … non può trovare applicazione nel rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni che, dopo la cosiddetta privatizzazione, è caratterizzato da una sostanziale parità tra le parti ed è regolato dalla contrattazione collettiva di settore e dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (Cfr. Cass. n. 11589/2003; Idem, n. 17852/2009; etc.). Nel caso in esame quindi, l’atto di transazione è espressione di un atto di gestione del rapporto, che non può formare oggetto di autotutela e non è opponibile al lavoratore la delibera di sospensione o di revoca in autotutela …adottata dall’amministrazione”. Spetta dunque al segretario comunale in utilizzo o in disponibilità il trattamento economico relativo ai diritti di rogito secondo quanto preliminarmente previsto e stabilito, impossibile –oggi- da portare in revoca o da dedurne la nullità dell’accordo transattivo sopra riportato.

 

Avv. Valeria Palombo

www.studiolegalepalombo.com